Note 323 — CAPITOLO XVII.
Davide Bertolotti translation
Cod. Theodos. l. VII. Tit. XIII. leg. 7. Secondo l'Istorico Socrate (vedi Gotofr. ivi), l'istesso Imperator Valente alle volte esigeva ottanta monete d'oro per una recluta. Nella Legge seguente freddamente si esprime, che non siano ammessi gli schiavi inter optimas lectissimorum militum turmas.