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Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 03

Note 303 — CAPITOLO XVII.

Davide Bertolotti translation

In jure continetur, ne quis in administratione constitutus aliquid compararet Cod. Theodos. l. VIII. Tit. XV. l. 1. Questa massima di Gius comune fu confermata da una serie di editti da Costantino fino a Giustino (vedi il restante del Titolo). Si eccettuano da tale proibizione, che s'estende fino a' più bassi ministri del Governatore, solamente le vesti e le provvisioni per vivere. L'acquisto fatto dentro i cinque anni potea revocarsi; dopo di che, se scuoprivasi, era devoluto al tesoro pubblico.

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