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Storia dei musulmani di Sicilia, vol. III, parte II

Note 1138 — CAPITOLO XII.

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Debbo qui correggere un errore corso nella traduzione del trattato che stipulò, il 1290, Kelaun, sultano d’Egitto, coi re di Sicilia e di Aragona. La versione italiana, che io ho pubblicata nella Guerra del Vespro siciliano, ediz., del 1866, vol. II, pag. 335 segg., ha all’art. XI, che fosse lecito al sultano di trarre dagli Stati de’ principi contraenti “ferro, carta e legname.” Io seguii la rispettabile autorità di M. De Sacy, rendendo “carta” la voce arabica biiâdh, ossia “bianco,” alla quale veramente i dizionarii arabi dan questo, tra molti altri significati. Ma, riflettendoci meglio, or mi pare che in questo patto i principi di Casa d’Aragona prometteano di contravvenire al divieto generale dell’esportazione del ferro, armi e legname ne’ paesi musulmani, divieto prescritto, come ognun sa, nel Concilio Laterano del 1179, e replicato da varii papi. Non è dubbio, dunque, che biiâdh qui significhi armi o acciaio: e forse v’ha qualche relazione tra questo traslato e quello di “armi bianche,” che noi usiamo per opposizione ad “armi da fuoco.” Può servire d’interpretazione autentica a cotesto articolo del trattato del 1200, il provvedimento che di fatto lo abrogò, cioè il capitolo LXXXII di Federigo l’Aragonese re di Sicilia, promulgato dopo i noti accordi col papa e con Casa d’Angiò, per lo quale fu vietato di portar “armi, ferro e legname” nei paesi musulmani.

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