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Storia dei musulmani di Sicilia, vol. III, parte II

Note 36 — CAPITOLO I.

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Credo si possa affermare la giurisdizione civile e penale del grande Ammiraglio nella prima metà del XII secolo, ancorchè la non si ritragga da documenti se non che a capo di cento anni. Ognun sa che in generale l’Imperatore Federigo ristorò l’ordinamento dei re normanni, anzichè rifarlo: e non v’ha ragione di supporre ch’egli abbia innovato alcun che nella istituzione del grande ammiraglio. Or il suo diploma, pubblicato per lo primo dal Tutini e ristampato dallo Huillard-Bréholles nella Historia Diplomatica Friderici secundi, tomo V, pag. 577 segg., anno 1239, per lo quale fu nominato, vita durante, ammiraglio di Sicilia, Niccolò Spinola da Genova, dà a costui ampia autorità: 1º di costruire e racconciare le navi dell’armata regia; 2º dar patenti di corsari e fare ristorare i danni recati da loro a sudditi di nazioni amiche; 3º giudicare sommariamente, secundum statum (statutum?) et consuetudinem armate, le cause civili e criminali delle persone appartenenti all’armata, agli arsenali regii ed a’ legni corsari, e ciò con autorità di delegare altrui i giudizii; 4º dare in feudo gli ufici di comiti nell’armata quando venissero a vacare; 5º prender danaro dalle casse regie pei bisogni dell’armata: e seguono i diversi e grandissimi lucri accordati all’ammiraglio, in guerra come in pace, su lo Stato e sui marinai e naviganti. Intorno i tribunali dipendenti dall’ammiraglio e la legislazione eccezionale di quelli, si vegga il Giannone, Storia Civile del Regno di Napoli, libro XI, cap. vi, § 2, e le opere citate da lui.

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