Note 819 — CAPITOLO X.
Reading edition
Si vegga qui sopra a pag. 278, note 2 e 3, e il cap. viij, a pag. 223, nota 5. Nel diploma per l’Archimandrita di Messina, dato il 1130, presso Pirro, Sicilia Sacra, pag. 973, prima colonna, leggiamo di un podere conceduto all’Archimandrita, cum terris, preeminentiis et datium marinariorum qui cum eo habitant. L’è traduzione dal greco, nella quale non veggo se si tratti del dazio pe’ marinai dovuto dagli abitatori, o del dazio su i marinai che soggiornavano in quel territorio. Un diploma del 1197, op. cit., p. 1289 fa supporre il primo caso anzi che il secondo.