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Storia dei musulmani di Sicilia, vol. III, parte I

Note 774 — CAPITOLO X.

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Il Gregorio stesso, dopo avere sostenuto nel lib. I, la esclusiva competenza criminale, pubblicava nel lib. II, cap. ij, nota 32, la traduzione d’un diploma greco del 1172, dal quale risulta che in quell’anno medesimo e al tempo dell’arcivescovo Roberto (1090-1108), lo stratego di Messina esercitava giurisdizione civile. Si vegga d’altronde su la competenza di quel magistrato, l’Hartwig, Codex juris municipalis Siciliæ, Parte I, pag. 32 segg.

Inoltre lo stratego di Demenna esercitava giurisdizione civile, secondo un diploma greco del 1136, presso Spata, Pergamene, pag. 265; e così anco lo stratego di Centorbi, secondo un diploma del 1183. op. cit., pag. 293. Operano gli strateghi come agenti del Demanio regio in Giattini (così va letto, non Catinae, e sparisce indi lo stratego di Catania supposto dal Gregorio, Considerazioni, lib. I, cap. iij, nota 6) secondo un diploma latino del 1133, presso Pirro, Sicilia Sacra, pag. 774; e in Siracusa secondo un diploma greco-latino del 1172, presso Spata, Pergamene, pag. 443, 444.

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