Note 738 — CAPITOLO X.
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Nel diploma di Ruggiero a favor del monastero d’Itala, citato poc’anzi, si legge che coloro che contravvenissero agli ordinamenti da lui dati per questo monistero, auctoritate apostolica nobis tributa, sint et esse debeant anathemisati, jussu et prætextu Domini Summi Pontificis Urbani et omnium successorum Patrum. E ciò oltre la sanzione dell’anatema che si solea porre nelle donazioni a chiese, la quale si legge in fine del medesimo diploma: che chiunque violasse la donazione sit et esse debeat maledictus a consubstantiali Trinitate, ec. Presso Pirro, Sicilia Sacra, pag. 1035.