Note 593 — CAPITOLO IX.
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Re Ruggiero vietava a’ bajuli di molestare gli abitatori Lombardi di Santa Lucia che avessero pagato il diritto di marineria, di esigere da loro angarie, ajutorii e fin anco l’erbatico per le loro greggi; e prescrivea fossero liberi come i Lombardi di Randazzo: presso Gregorio, Considerazioni, lib. I, cap. iv, nota 25. Nello stesso capitolo quarto sono particolareggiati gli antichi diritti del fisco, e non si trova alcuna tassa diretta su i borghesi se non la gezia ai Giudei. Nel cap. v, nota 4, è pubblicata una sentenza di magistrati del 1113 sugli abusi che commetteva il vescovo feudatario contro gli abitatori di Patti.