Note 540 — CAPITOLO IX.
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Una legge attribuita a Guglielmo, Libro III, titolo xxxiv (Historia Diplomatica Friderici II, tomo IV, p. 142), prescrive che gli schiavi (servos et ancillas) fuggitivi fossero resi ai padroni loro o consegnati al bajulo; e un’altra di Federigo, libro III, titolo xxxvj, p. 143, li chiama mancipia, spiegando più particolarmente il detto provvedimento. Per una legge delle Assisae, nello stesso volume, p. 227, è vietato tra le altre cose che alcun giudeo o pagano (cioè musulmano), comperi servum christianum, o lo tenga sotto qualsivoglia pretesto. Si veggano anche i Fragmenta juris siculi, pubblicati dal Merkel, Commentatio, Halis, 1856, pag. 18, 20, 34.