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Storia dei musulmani di Sicilia, vol. III, parte I

Note 564 — CAPITOLO IX.

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Considerazioni, libro II, cap. vij, p. 168. Più evidentemente dimostrasi il significato generico della voce rustico nelle Assise del regno di Sicilia, pubblicate dal Merkel, Halis, 1856; dove a pag. 17, titolo III, si raccomanda a tutti i signori di usare umanamente co’ loro soggetti: cives, burgenses, rusticos, sive cujuscumque professionis homines; e non si fa motto di villani, angarii ec. Contro il suo solito, il Gregorio non cita alcun diploma in questa delicata investigazione; contentandosi di porre in nota parecchi luoghi delle Costituzioni, dove occorrono i vocaboli rustico e villano, nei quali luoghi ei credette ritrovare «le classi tutte in cui fu distribuita la nazione siciliana e quale differenza tra esse passasse». (Considerazioni, vol. II, p. 70. Nota 8 del cap. vij.)

Ma le Costituzioni, in primo luogo, promulgate in Melfi il 1231, non furono dettate esclusivamente per la Sicilia. Sendo comuni a tutte le province che ubbidivano a Federigo nell’Italia meridionale, ricordano varie denominazioni di classi inferiori che usavansi qua e là in luoghi usciti, qualche secolo o due secoli innanzi, da dominazioni molto diverse.

In secondo luogo, le Costituzioni non sono mica un codice sistematico e compiuto, nel quale tutti i diritti si trovino esposti in bell’ordine; ma bensì una raccolta di alcune leggi; confusa raccolta di leggi, di principi diversi, e tempi diversi dello stesso principe. Non vi sì può dunque supporre a priori, nè in fatto vi si nota, una tale precisione di linguaggio che le stesse cose sieno sempre designate con gli stessi vocaboli.

Or questo appunto presuppose il Gregorio, quand’ei conchiuse che in Sicilia i rustici fossero diversi dai villani; perchè gli uni erano nominati nelle leggi, libro I, titoli x, xxxiij; II, titolo iij; III, titolo xiiij e gli altri nelle leggi lib. II, xxxij; III, titoli ij, vj. Nè egli considerò che il titolo xxxij del libro II rassegnava per vero ogni classe di persone; onde se vi mancano i rustici, son da tenere designati dalle altre classi che vi si leggono, cioè angarii e villani; o, per dir meglio, che rustici significasse genericamente i villani, gli ascrittizii e i servi della gleba, più particolarmente nominati nei titoli ij e iij dello stesso lib. II. In vero non poteano essere trascurati i villani nella legge contro l’asportazione delle armi, lib. I, titolo x; nè i rustici trascurati nel novero delle classi ammesse alle testimonianze contro baroni, ovvero escluse, lib. II, titolo xxxij; oppure dimenticati nella legge che ammettea i villani alla successione ne’ beni tenuti in demanio, lib. II, titolo x.

Nè regge l’altro ragionamento dell’illustre pubblicista siciliano, che i rustici fossero diversi da’ villani, perchè le costituzioni stabilivano una composizione, come diceasi nelle leggi barbariche, per gli uni e non per gli altri: onde gli tornava che i villani non avessero persona, giuridicamente parlando. Perocchè composizione era il prezzo del sangue, maggiore secondo il grado, e favoriva quindi gli uomini in ragion diretta della altezza del grado loro; ma di ciò non tratta alcuna delle Costituzioni di Federigo. Queste al contrario ammettono la gradazione delle persone per aggravare la pena secondo l’altezza: onde il borghese dovea pagare più che il rustico, il milite più che il borghese, il barone che il milite, e il conte che il barone. La ragione stessa è seguita nel fissare la taglia per la cattura dei fuorusciti; dove sono nominati i rustici e non i villani: nè può presumersi che il legislatore abbia voluto assicurare l’impunità a’ banditi servi della gleba, sopprimendo la taglia per loro.

Io non so poi dove il Gregorio abbia letto che le testimonianze de’ villani fossero ammesse contro rustici e borghesi. La costituzione ch’egli cita non ne fa menzione, nè allude a questo; nè alcun’aura io ne trovo che prevegga il caso; ond’è probabile sia corso qualche errore di stampa, sia nel testo del Gregorio, sia nella nota.

Finalmente è da considerare che il Gregorio stesso, ponendo i rustici in condizione diversa dai villani, non era ben certo in che differissero dai borghesi; e, per dir pure qualcosa, proponeva il supposto che il medesimo ordine sociale si chiamasse dei borghesi nelle città e de’ rustici nelle campagne. Distinzione al tutto arbitraria; la quale in ogni modo non proverebbe la esistenza d’una classe di mezzo tra i borghesi e i villani.

Il professor Diego Orlando, fin dal 1847, dimostrava l’errore del Gregorio col mero confronto delle Costituzioni, nell’opera intitolata Il Feudalismo in Sicilia, Palermo, in-8, cap. XIV, nota 32, pag. 275.

Non tacerò che in due diplomi dello Archivio di Napoli, la voce rustico sembra perfetto sinonimo di borghese. Si leggono entrambi nel quinto volume dei Regii Neapolitani Archivii monumenta, (Napoli, 1857) sotto i numeri 477 e 494, pag. 203 e 245. Nel primo de’ quali, dato del 1091, si vieta di molestare il monastero di San Brunone presso Stilo, a chiunque, stratigoto o vicecomite, rusticus aut miles, servus aut liber: e nell’altro dato il 1098, accennando a certi richiami dei Veterani Squillacenses relativamente ai limiti del territorio conceduto a San Brunone, si conchiude che vedendo, rusticorum causam contra fratres nil juris obtinere, è data la decisione a favor del monastero. Ma questo solo esempio non varrebbe contro il ritratto delle Costituzioni. Quand’anco non cadessero su i primi documenti del monastero di San Brunone que’ gravi dubbi che abbiamo notati di sopra, si potrebbe supporre idiotismo locale quel significato della voce rustici, ovvero neologismo del cappellano del conte Ruggiero, uomo probabilmente straniero, che scrisse i diplomi, se autentici; o del monaco, anch’egli straniero, che li fabbricò dopo, se falsi.

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