Note 551 — CAPITOLO IX.
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Constitutiones Regni ec., libro III, titolo ij, iij, p. 162, 163, e più esplicitamente nelle Assisae, stesso volume, p. 232, Rescriptum pro Clericis. Era vietato in generale ai vescovi di ordinare sacerdoti de’ villani, senza permesso dei Signore; ma si spiegava così, che il divieto fosse assoluto (tolto il caso di estremo bisogno) pei villani obbligati a servire, intuitu personæ, ut sunt adscriptitii et servi glebæ et alii hujusmodi, ma che i vincolati respectu tenimentorum vel aliquorum beneficiorum, poteano rinunziare a que’ beni e farsi chierici.