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Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II

Note 863 — CAPITOLO VIII.

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Ciò si ritrae chiaramente da Mawerdi, ediz. di Enger, p. 259 e 260. Quest'autore particolareggia i casi nei quali era permesso d'accrescere o diminuire il kharâg: cioè l'aumento o diminuzion di valore che non venisse da fatto del proprietario. Per esempio si accresceva il kharâg, se un'acqua inopinatamente sorgesse da inaffiare il podere, e si diminuiva se un'acqua venisse meno; ma non si mutava, se la industria del possessore migliorasse, o la sua incuria facesse andar a male la coltura. Si vegga anche ciò che ne abbiam detto, Lib. III, cap. I, pag. 18, 19, del presente volume. Non si trattava al certo di terreni decimali ossia libera proprietà di Musulmani, nel qual caso la violazione sarebbe stata assai più grave. Non di poderi demaniali, poichè i nobili del giund non andavano al certo a coltivarli da affittaiuoli. Non di poderi dei Cristiani, poichè que' che se ne risentiron furono i Musulmani.

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