Note 870 — CAPITOLO XII.
Reading edition
Veggansi l'Hedaya, lib. XLIX, cap. II, tomo IV, p. 279 e 283; e Beidhawi, Comento del Corano, testo arabico, tomo I, p. 99, sul verso 173 della sura II, ove si legge che Maometto una volta fe' vergheggiare e bandì per un anno un Musulmano uccisore del proprio schiavo. La ragione non spiegata dai giuristi musulmani, mi sembra pur evidente. La legge non ammetteva azione pubblica per l'omicidio; e l'azione privata, nel caso d'uno schiavo ucciso dal padrone, apparteneva allo stesso omicida.