← Table of contents
Storia dei musulmani di Sicilia, vol. I

Note 860 — CAPITOLO XII.

Reading edition

“E quand'essi facciano scisma in religione, o contendano su loro ortodossia, non siano molestati nè costretti a palesare qual credenza tenessero. Nelle cause loro, se adiscano loro hâkim (magistrato in generale) non ne siano impediti; ma se richieggano il nostro hâkim, questi giudichi secondo ragion musulmana, e gli accusati subiscano le pene che fossero per meritare. Chi poi abbia violato il patto (di vassallaggio), ne soffra le conseguenze, e sia tenuto come nemico.” Così Mawerdi, Ahkâm-Sultanîia, lib. XIII, p. 252.

Explore with AITake your curiosity a little further.

Reading settings