Note 847 — CAPITOLO XII.
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Hedaya, lib. XLIX, cap. II, e lib. L, nel tomo IV, p. 280 e 332. Nondimeno questo è dei capi lasciati incerti dal Corano e dalla Tradizione, ovvero oscurati dalla logica dei giuristi. Così Mâlek e Sciafe'i combatteano la uguaglianza di pena nei reati contro gli dsimmi, al dire di Beidhawi, Comento del Corano, testo arabo, tomo I, p. 99, sul versetto 175 della sura II. Dovea parere scandaloso, in vero, che l'uccisore d'una donna musulmana pagasse metà dell'ammenda, stabilita in prezzo del sangue di un uomo musulmano, o dsimmi.