Note 301 — CAPITOLO IX.
Reading edition
Codex Justinianeus, lib. XI, tit. XLVII, legge 18. Questa legge è scritta in greco, e posta tra quelle d'Onorio e Teodosio, ma senza ripetervisi i nomi di questi imperatori; talchè la data rimane incerta, e si può supporre più recente. Dice che i contadini (γεωργοὶ) altri sono ascrittizii (ὲναπόγραφοι), e i loro peculii appartengono ai padroni; altri, dopo trent'anni, divengono liberi coloni (μισθωτοὶ ἐλεύθεροι) con la roba loro, e sono obbligati a pagar canone e lavorar la terra. E ciò, conchiude la legge, è più utile ed al signore e ai contadini. Una testimonianza sì diretta non ha bisogno di comento.