Note 424 — CAPITOLO II.
Reading edition
Soleiman-ibn-Amrân, presso il Riadh-en-nofûs, fog. 28 recto. Soleiman sedè tanto in questa adunanza, quanto in quella dell'813, nella quale era stata promulgata la tregua. Il versetto del Corano citato da Ased è il 133 della sura III; ma il testo che corre oggidì ha una lezione inferiore d'assai alla variante di Ased, dicendo più rimessamente: “Non vi sbigottite nè vi attristate; chè avrete il primato, se sarete credenti.” Il patto della tregua, come lo riferisce lo stesso Soleiman (veggasi il Lib. I, cap. X, p. 229) portava assolutamente l'obbligazione di lasciare andar liberi dalla Sicilia tutti i Musulmani che il volessero. Tuttavia è probabile che si fosse stipolata, per reciprocità, qualche clausola analoga a quelle della legge musulmana. Secondo questa uno straniero infedele venuto a mercatare come Mostamîn, ossia guarentito da una permissione in buona forma, può dimorare un anno senza molestia. Scorso il qual tempo, è costretto a pagare la gezia come gli dsimmi, ossiano sudditi infedeli, e dopo qualche tempo può essere al par di quelli ritenuto nel paese. Veggasi Hamilton, Hedaya, lib. IX, cap. VI.