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Storia degli Italiani, vol. 13 (di 15)

Note 113 — CAPITOLO CLXXX. I Napoleonidi a Napoli.

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Nella costituzione siciliana del 1812 leggiamo: «Le angarie e parangarie, introdotte soltanto dalla prerogativa signorile, restano abolite senza indennizzo. Quindi cesseranno le corrispondenze di gallina, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni di trasportare in preferenza i generi del barone, di venderne con prelazione i prodotti, e tutte le opere personali e prestazioni servili, provenienti dalla condizione di vassallo a signore. Sono egualmente aboliti senza indennizzo i diritti privativi e proibitivi per non molire (macinare) i cittadini in altri trappeti e molini fuori che in quello dello stesso, di non condursi altrove che ne’ di lui alberghi, fondachi ed osterie: i diritti di zagato per non vendere comestibili e potabili in altro luogo che nella taverna baronale e simili, qualora fossero stabiliti dalla semplice prerogativa signorile e forza baronale».

Da qui appaja quante antiche servitù esistessero ancora. David Winspeare annoverava che nel Napoletano sussistessero 1395 diritti su cose e persone, quando vi giunsero i Napoleonidi.

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