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Storia degli Italiani, vol. 12 (di 15)

Note 170 — CAPITOLO CLXVIII. I re di Sardegna e quelli di Napoli.

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Benchè egli frenasse le esorbitanze de’ baroni, prestazioni e aggravj sussistettero, tantochè nella costituzione del 1812 leggiamo: — Le angarie e perangarie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile restano abolite senza indennizzazione. E quindi cesseranno le corrispondenze di gallina, di testatico, di fumo, di vetture, le obbligazioni a trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere con prelazione i prodotti allo stesso, e tutte le opere personali e prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore. Sono egualmente aboliti senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in altri tappeti e molini fuori che in quello dello stesso, di non condursi altrove che nei di lui alberghi, fondachi ed osterie; i diritti di zagato per non vendere commestibili e potabili in altro luogo che nella taverna baronale e simili, qualora fossero stabiliti dalla semplice prerogativa signorile e forza baronale».

Anche nel Napoletano, Davide Winspeare noverava mille trecennovantacinque diritti su cose o persone, sussistenti ancora quando arrivarono i Napoleonidi.

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