Note 55 — CAPITOLO CLI. Governo spagnuolo in Lombardia e nelle Due Sicilie.
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È caratteristico il bando pubblicato dal vicerè in Palermo il 28 maggio 1621: — Convenendo al servizio di sua maestà cumulare et ammassare quella maggior somma di denaro che si può dal suo real patrimonio, per soccorrere et subvenire alle urgentissime necessità che soprastano, ed alla conservazione degli Stati e dominj di sua maestà e sua real corona, per esecuzione di ordine dato per sue reali e duplicate lettere a sua eccellenza dirette, colla deliberatione, voto e consiglio del tribunale del real patrimonio, ha deliberato vendere ed alienare, cossì a tutti passati, come per termino ad redimendum, ogni giurisditione di mero e misto imperio, alta e bassa, cum gladii potestate, a tutte quelle città et università e terre del regno che la vorranno comprare; nec non vendersi a tutti e qualsivoglia signori, baroni di vassalli, feudatarj e pezzi di territorj e burgensatici etiam che dette baronie, feudi, territorj e burgensatici fossero posti e siti dentro o fora di territorj e giurisditione di università; pretende sua eccellenza vendere a tutti passati tutte quelle giurisditioni di mero e misto imperio, venditi et alienati cum certa gratia redimendi, a tutti passati absque spe redimendi; e questo per quella maggiore somma e prezzo che potrà convenire, cossì de’ contanti, come ad tempus. Per tanto in virtù del presente bando si notifica a tutte e qualsivoglia persone, officiali di università, signori, padroni di stati, di terra et habitatione, baroni e feudatarj, e qualsivoglia padroni di territorj e burgensatici, che volessero attendere alla compra del mero e misto imperio in larga forma di dette università, loro territorj, e di detti stati, baronali e feudi e loro territorii e di detti stati, baronie, feudi e loro territorj, e delli sudetti burgensatici e territorj, e che sieno situate nelli territorj delle città demaniali o di altri, habbiano e debbiano comparire nel tribunale del real patrimonio con loro memoriali oblatorj, che si accetteranno le offerte proficue al servitio di sua maestà, e che il prezzo sia parte di contanti e parte ad tempus. E di più si notifica a tutti officiali di università, e signori padroni di vassalli, feudatarj et altri, che avessero comprato mero e misto imperio con certa gratia redimendi, che vedendo quella comprare con loro memoriali oblatorj, che si accetterà l’offerta che sarà parimenti proficua per il servizio di sua maestà e della forma e maniera di sopra espressate. Promulgetur: Corsettus F. P. — Billia Attuarius».