Note 404 — CAPITOLO CXLVII. Quistioni giurisdizionali. Diritto cattolico. Il Sarpi e il Pallavicino.
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— E se gli detti doge e senato, per tre giorni dopo il fine dei ventiquattro giorni, sosterranno con animo indurato (il che Dio non voglia!) la detta scomunica, noi, aggravando la detta sentenza, da adesso parimenti siccome da allora sottoponiamo all’interdetto ecclesiastico la città di Venezia e le altre città, pronunciandole e dichiarandole tutte poste a detto ecclesiastico interdetto; il quale durante, in detta città di Venezia e in qualsivoglia altra città, terre, castella e luoghi di detto dominio, e nelle loro chiese e luoghi pii e oratorj, ancorchè privati e cappelle domestiche, non possono celebrarsi messe solenni e non solenni e altri divini officj, eccetto che nei casi dalla legge canonica permessi, e allora solamente nella chiesa e non altrove, e in quelle con tener ancora le porte chiuse e senza sonar campane, ed escludendo affatto gli scomunicati e gli interdetti; nè in quanto a questo possano di altra maniera suffragare qualunque indulti o privilegi apostolici concessi o che si concedessero per l’avvenire in particolare o in generale a qualsivoglia chiese tanto secolari, quanto regolari, ancorchè sieno esenti ed immediatamente alla sede apostolica soggetti, e se bene sono di jus patronato eziandio per fondazione e dotazione o per privilegio apostolico dell’istesso doge e senato...
«Ed oltra di questo, priviamo e decretiamo che restino privati gli suddetti doge e senato di tutti i feudi e beni ecclesiastici se alcuno ne possede in qualunque modo, dalla romana e dalle nostre o altre chiese; e ancora di tutti e qualsivoglia privilegi e indulti, i quali in generale o in particolare sono stati forse loro concessi in qualsivoglia modo da’ sommi pontefici nostri predecessori, di procedere in certi casi per delitti contro i cherici, e di conoscere con certa forma prescritta le cause loro. E niente di meno, se detti doge e senato persisteranno più lungamente pertinaci nella contumacia loro, riserviamo a noi e successori nostri pontefici romani nominatamente e specialmente la facoltà di aggravare e riaggravare più volte le censure e pene ecclesiastiche contro di essi e contro gli aderenti loro, e contro a quelli che nelle cose suddette in qualsivoglia modo gli favoriranno o daranno ajuto, consiglio o favore, e di dichiarare altre pene contro gli stessi doge e senato, e di procedere secondo la disposizione dei sacri canoni ed altri rimedj opportuni; non ostante qualsivoglia costituzioni e ordinazioni apostoliche e privilegi, indulti e lettere apostoliche agli detti doge e senato, o qualsiasi loro persone concessi, in generale o in particolare, ed in ispecie disponenti che non possano essere interdetti, sospesi e scomunicati in virtù di lettere apostoliche, nelle quali non si faccia piena ed espressa menzione di parola in parola di tale indulto, ed altrimente sotto qualunque tenore e forme, e con qualsivoglia clausola eziandio deroganti alle derogatorie, ed altre più efficaci ed insolite e con irritanti ed altri decreti, ed in ispecie con facoltà di assolvere nei casi a noi ed alla sede apostolica riservati, a quelli in qualsivoglia modo, da qualunque sommi pontefici nostri predecessori, e da noi e dalla Sede apostolica, in contrario delle cose sopradette, concesse, confermate ed approvate».
* Inoltre, nel processo contro Antonio Foscarini (sospettato anch’egli di opinioni ereticali) è un carteggio di Pietro Contarini ambasciadore di Venezia in Francia, del 1515, ove scrive d’aver inteso dal nunzio pontifizio che «vivendo il fu re, per le pratiche che teneva del continuo a Ginevra, aveva avuto avviso ed alcune lettere, che non mi espresse se fossero scritte da Venezia o dal signor Foscarini, con le quali si aveva fatto venir costà (a Venezia) un ministro ugonotto; del che il re fin d’allora ne facesse avvertire la repubblica per l’ambasciatore M. di Champigny, considerandole il pregiudizio che poteva ricevere la religione cattolica dalle pratiche di simil gente in quella città; e che saputosi ciò da esso signor Foscarini, ne era grandemente conturbato». Vedi Relazioni degli Stati Europei lette al senato di Francia, pag. 405.
Il Foscarini, condannato poi pel noto accidente, in testamento lasciava «ducati cento al padre maestro Paolo (Sarpi) servita, perchè preghi il signor Dio». Il Sarpi saputolo, scrisse ai Dieci, che «conoscendo esser in obbligo per conscientia et per fedeltà di non haver a fare con chi s’è reso indegno della gratia del prencipe, nè mentre vive nè dopo la morte, ha stimato dover rifiutar il legato assolutamente». Rifiutare un legato per pregare! e da uno che poco dopo fu dichiarato innocente!