Note 241 — CAPITOLO CXXIV. Industria e commercio.
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Nova consuetudo de statutis et consuetudinibus contra Ecclesiæ libertatem editis, tollendis.
Le costituzioni di Sicilia del 1231 comminavano pene contro chi togliesse le robe dei naufraghi, e condannavano a restituire: pure Carlo d’Angiò confiscò le navi de’ Crociati naufragate nel 1270. Corradino suo competitore, in un trattato del 1268 con Siena, rinunziava al diritto di naufragio. Uno statuto a Venezia del 1232 proibiva di porre le mani sui naufraghi di qualunque nazione fossero, e puniva chi non restituisse entro tre giorni: ciò non pertanto questa medesima repubblica fece un trattato con san Luigi nel 1268 per abolire il diritto di naufragio nei due Stati; e nel 1454 i magistrati di Barcellona erano ancora costretti a negoziare con quei di Venezia per ottenere lo stesso favore.
D’ugual passo andavano le cose in Oriente: la stessa inutile protezione delle leggi, la stessa usanza degli abitanti delle rive, la stessa necessità di esenzioni imperiali. Il capo 46 dell’Assisa dei cittadini del regno di Gerusalemme, attribuita al re Amalrico II montato in trono nel 1197, non apportò che incompiuto rimedio all’abuso, circoscrivendo la confisca ad una parte della nave naufragata. Se i Musulmani lo praticavano contro i Cristiani, e questi contro loro, era una conseguenza delle reciproche ostilità. Trattati del 1265, 82, 83, 85, 90... contengono scambievoli rinunzie.