Note 255 — CAPITOLO CXXIV. Industria e commercio.
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L’importanza di questo vegetale è attestata dai regolamenti di tutti i paesi mercantili. Lo Statuto di Lucca, rub. CXXI (ap. Tommasi, Sommario), proibisce di venderne, se non sia stato riconosciuto dai deputati sopra ciò. In Genova al falsatore di zafferano la prima volta si taglia la sinistra, la seconda è bruciato vivo con esso zafferano.