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Storia degli Italiani, vol. 07 (di 15)

Note 94 — CAPITOLO XCVIII. Costumi. — Liete usanze. — Spettacoli.

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La legge longobarda infligge novecento soldi al violatore di sepolcri come ad un omicida (Rot., leg. 19), e Teodorico la morte (Edict. 110); varie pene troviamo negli statuti, e le cronache e i novellieri mostrano ogni tratto simili violazioni.

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