Note 41 — CAPITOLO XCVI. Le Repubbliche marittime. Costituzione di Venezia.
Reading edition
Monum. Hist. patriæ, pag. 284. Leges municipales.
Nel 1105 al marchese Alderamo che la chiedeva, i consoli concessero la cittadinanza di Genova, promettendo ajutarlo come fosse un cittadino della loro compagnia; salvo che non accetteranno testimonj fuorchè abitanti nel vescovado, in cause concernenti cose poste nel vescovado; se esso cederà i proprj castelli per occorrenza di guerra, essi non glieli torranno; e se per ciò abbia danno o guerra, essi nel rifaranno e ajuteranno; e se, morto lui, la moglie e i figli suoi giurino la stessa convenzione, essi gliela manterranno: la qual convenzione sarà osservata finchè egli l’osservi. Alderamo reciprocamente prometteva esser cittadino di Genova, e abitarvi esso e suo figlio a volontà de’ consoli, e adempiere il giuramento della compagnia del Comune di Genova; darà i suoi castelli al Comune quando invitato per far la guerra che sia decretata dalla pluralità de’ consoli; quando il Comune di Genova faccia guerra, esso andrà in campo con due militi, a proprie spese e a volontà della maggioranza de’ consoli; gli uomini che erediterà, dopo morta sua madre, dal Giovo al mare, sottoporrà al servizio militare pel Comune suddetto; non obbligherà, nè venderà o infeuderà Varazino; terrà immuni nel suo distretto i Genovesi e le cose loro; soltanto si riserva di non dovere far guerra al Comune di Acqui. — Liber jurium, pag. 51.
Seguono i patti col conte di Lavagna e con molti altri signori, e n’è pieno il volume stampato nei Monumenta historiæ patriæ.