Note 40 — CAPITOLO XCVI. Le Repubbliche marittime. Costituzione di Venezia.
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Un comune di signori è indicato nel diploma con cui Enrico III nel 1014 confermava hominibus majoribus habitantibus in marchia saonensi tutte le cose e proprietà del mare sin a metà del monte, e le ville, i livelli, le pescagioni e caccie ch’erano soliti avere; in quel tratto non si fabbrichino castelli, nè si metta alcuna sovrimposta. Monum. Hist. patriæ, Chart. I. 404.