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Storia degli Italiani, vol. 07 (di 15)

Note 312 — CAPITOLO CVIII. Le Compagnie di ventura.

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Delizie degli eruditi toscani, X. 199. — Chiamavasi cavalleria, cavallata o milizia l’obbligazione di servire a cavallo. Determinavasi secondo gli averi a chi intiera, a chi un quarto, a chi metà; a tale di due cavalli, a tale di un solo. Chi n’era dispensato per età, legge o malattia, dava armi e destrieri, che il Comune distribuiva a’ cittadini di minor sorte. Studiavansi i rettori d’accrescere il numero delle cavallate, sia distribuendo a’ più poveri alcuna somma di danaro a modo di prestito o di dono, sia consegnando alle genti forestiere alcuni cavalli in socio o, come allora dicevasi, in adequanza, al patto che servissero in guerra e venissero ad abitare colle famiglie dentro le mura.

Del resto le cavallate s’imponevano solitamente ogni anno, ed a chi possedeva oltre a cinquecento fiorini: a chi erano imposte importavano l’obbligazione di tener un cavallo di valuta fra i trentacinque e i settanta fiorini (fra le 854 e le 1708 lire d’oggi), e di militare ad ogni cenno del capitano di guerra. La paga in Firenze pe’ semplici cittadini era di quindici soldi al dì; pe’ giudici e cavalieri di corredo, di venti. I destrieri delle cavallate primamente venivano esaminati, stimati e descritti da uffiziali deputati a ciò; poscia bollavansi col bollo del Comune. Caso che il cavallo per pubblico motivo venisse guasto, morto o ferito, il danno veniva compensato al padrone dal Comune: ciò dicevasi emendare. Finchè il cavallo non fosse emendato, correva la paga al milite senz’obbligo di servizio. Cavallo emendato contrassegnavasi per non averlo ad emendare una seconda volta. Vedi Ricotti, Storia delle compagnie di ventura.

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