Note 341 — CAPITOLO XCI. Federico II. Seconda guerra dell’investitura.
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Regesta, 32. Egli definiva il papa vicarius Jesus Christi, successor Petri, Christus Domini, Deus Pharaonis, citra Deum, ultra hominem, minor Deo, major homine: Serm. de consecr. pont.
I diritti degl’imperatori sono distintamente formolati nello Specchio di Svevia. Tacendo molte altre cose, ivi è prefisso che il re eletto perde il diritto di sua nazione, e deve vivere secondo la legge dei Franchi: nessuno può scomunicare l’imperatore, fuorchè il papa, e questo per tre cause: se dubita della fede ortodossa, se ripudia la moglie, se turba le chiese e le case di Dio. Cristo principe della pace lasciò in terra due spade per difesa della cristianità, entrambe affidate a san Pietro, una pel giudizio secolare, una pel giudizio ecclesiastico: la prima è dal papa prestata all’imperatore (Des weltlichen Gerichtes schwert darlihet der Papst dem Kaiser); l’altra rimane al papa, per giudicare montato su bianco palafreno, e l’imperatore dee tenergli la staffa acciocchè la sella non si scomponga: ciò significa che, se alcuno resiste ostinatamente al papa, l’imperatore e gli altri principi devono costringerlo colla proscrizione. Se si trovano eretici, bisogna procedere contro di essi ai tribunali ecclesiastico e secolare; la pena è il fuoco. Ogni principe che non punisce gli eretici, sarà scomunicato; e se fra un anno non venga a resipiscenza, il papa lo priverà dell’uffizio principesco e di tutte le sue dignità. Si giudicheranno alla pari i poveri ed i signori. Schilter, Antiq. Teuton., tom. II.