Note 332 — CAPITOLO XC. La Scolastica. Efficacia civile del Diritto romano e del canonico. Le Università. Le Scienze occulte.
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Sarti, tom. II. p. 153. — Nelle Assise di Gerusalemme, adottate nei possessi degl’Italiani in Levante, e che del resto rappresentano le consuetudini de’ paesi europei, è stabilito che se uno schiavo s’ammali, e un medico pattuisca col padrone di esso di guarirlo, e gli dia cose calde e mollificanti mentre dovea darne di fredde e restringenti, sicchè muoja, il medico sia obbligato dare un servo simile, o il prezzo che costò fin al giorno della morte: così se gli cavi sangue non a proposito o troppo; o se, essendo idropico, gli tagli il ventre (praticavasi dunque la paracentesi), poi non sappia trargli l’umore, e s’indebolisca e muoja; o se, soffrendo di febbre quotidiana, lo purghi, e gli dia troppa scamonea, e svuoti il ventre sin a morire. Se uno schiavo abbia la lebbra o rogna o altra malattia, e il medico s’accordi di guarirlo a patto che metà del valor di esso sia del medico, metà del padrone, e faccia quanto sa ma nol guarisca, non è obbligato a pagarlo, avendo perduto le proprie fatiche. Se così avvenga a un libero o a una libera, il medico sarà impiccato, dopo mandatolo per la terra frustandolo con un urinal in man per spaurir li altri de simel caso, e i suoi beni confiscati dal signore del luogo. Nessun medico venuto di fuori possa esercitare l’arte sua se non riconosciuto abile dagli altri medici e dal vescovo; altrimenti sia frustato per la terra.