Note 3 — CAPITOLO LXXXI. Origine dei Comuni.
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Dissi quasi, acciocchè non ci si opponga qualche menzione di comunità. Nel 764, un Crispino fonda e dota la chiesa di San Martino d’Ussiano, lasciandone il patronato ai vescovi di Lucca; e nel descrivere i confini dei beni dice: Alia petiola de terra mea, qui est similiter tenente capite uno in via publica et in ipso rivo Caprio, et vocitatur ad Campora communalia. Ma era il Comune de’ vinti, o quel de’ vincitori? Più conchiuderebbe il diploma dell’imperatore Lamberto (Antiq. M. Æ., VI. 341) che a Gamenulfo vescovo di Modena nell’898 concede e conferma tutti i beni, e la giurisdizione sui medesimi anche nella città, soggiungendo: Sancimus etiam pretaxate ecclesie, juxta antecessorum nostrorum decreta, loca in quibus predicta civitas constructa est, stabilia maneant cum cancellariis, quos prisca consuetudo prefate ecclesie de clericis sui ordinis ad scribendos sue potestatis libellos et feothecarios habeat; vias quoque, portas, pontes, et quicquid antiquo jure eidem civitati ac curatoribus reipublice solvebantur, nostra vice liberam capiendi debitum ex eis censum habeat potestatem... Qui respublica parmi abbia il senso che sotto gl’imperatori romani, ed equivalga al fisco. Anche Lodovico II nell’852, confermando alla chiesa di San Lorenzo di Giovenalta nel Cremonese il mercato, l’acquedotto e altri diritti, comanda che nulla quelibet persona aut quislibet reipublice minister ullam contrarietatem facere presumat (Antiq. M. Æ., II. 868). Merita pure riflesso la costituzione di Carlo Magno del 787, dove conferma il dazio da pagarsi ai porti, già istituito da re Liutprando, stabilendo quel che dovranno pagare il vescovo di Comacchio, et ceteri homines fideles nostri Comaclo civitate commanentes, sottraendoli dalle eccessive esigenze dei Mantovani: ivi i Comacchiesi sono sempre trattati in corpo, non come individui, nè come spettanti a un signore.