Note 2 — CAPITOLO LXXXI. Origine dei Comuni.
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È l’opinione del Leo, Entwickelung der Verfassung der lombardischen Städte bis zu Friedrich I, 1824; del Raumer, Ueber die staatsrehtlichen Verhältnisse der italienischen Städte; dell’Eichhorn, di Ekstein, di Behlmann-Holweg, Ursprung der lombardischen Städte Freiheit, 1846, in confutazione del Savigny, dell’Hegel ecc. Fra i nostri la sostennero Cesare Balbo e Carlo Troya. Secondo questo, i Romani spossessati da Autari mai più non entrarono nel Comune; bensì i Romani giustinianei e teodosiani, cioè quelli sopravissuti in paesi ove si mantennero in vigore il diritto giustinianeo e il teodosiano; ma neppur questi mai non si pareggiarono ai dominatori, fin al tempo di Ottone I, quando tolsero la superiorità ai Franchi; talchè non ricuperarono i diritti antichi, ma acquistarono quelli dei vincitori.