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Storia degli Italiani, vol. 05 (di 15)

Note 331 — CAPITOLO LXXV. Il Basso Popolo.

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Quia Tuscis consuetudo est ut, accepto ab Ecclesia libello, in contumaciam convertantur contra Ecclesiam, ita ut vix unquam constitutum reddant censum; precipimus, modisque omnibus jubemus, ut nullus episcopus vel canonicus (di Arezzo) libellum aut aliquod scriptum alicui homini faciant, nisi laborantibus, qui fructum terræ Ecclesiæ, reddant sine molestia vel contradictione. Antiq. M. Æ. III.

Nel 962 il vescovo di Genova, assecondando la domanda loro, ad alcune persone concedeva porzioni dei beni della chiesa a mezzeria, con obbligo di piantar vigne ed alberi fruttiferi il meglio che potranno; e di quel che seminano, il primo anno daran di nove moggia uno, il secondo di otto uno, il terzo e i successivi di sette uno: dell'uva, de' fichi, degli ulivi per dieci anni non daranno nulla, ma ogn'anno un pollo ciascuno, poi dopo dieci anni la metà del vino, de' fichi, dell'olio, oltre un'imposta detta scatico. Monum. hist. patr., Liber Jurium, p. 7.

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