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Storia degli Italiani, vol. 05 (di 15)

Note 318 — CAPITOLO LXXV. Il Basso Popolo.

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Leg. IX.

* Carlo Hegel (Storia della costituzione dei municipii italiani dai Romani fin all'aprirsi del secolo XII) sostiene che anche la popolazione romana era indissolubilmente sottoposta all'unico diritto, nella qualità di aldj, dalla quale non poteano passare alla piena libertà longobarda se non per una nuova manomissione. Il diritto romano non fu punto riconosciuto per gran tempo, da poi entrò come diritto di Corte, indi come diritto ecclesiastico, non però personale. Più tardi fu concesso a singoli stranieri per privilegio, infine a città e territorj interi. Nella legislazione di Liutprando la voce Langobardus abbraccia vincitori e vinti.

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