Note 206 — CAPITOLO LXVIII. Fine del regno longobardo. Rinnovasi l'impero d'Occidente.
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«Passano gli scrittori francesi con disinvoltura quest'azione di Carlo Magno, come se fosse cosa da nulla l'avere usurpato a' suoi nipoti un regno, che per tutte le leggi divine ed umane era loro dovuto». Muratori, all'anno 771. Una legge divina che obblighi a surrogar nel regno i figli ai padri, io non l'ho mai udita: se n'esisteva una umana, lo storico doveva addurla, ma nè noi nè altri la videro mai; bensì vediamo mantenuto sempre fra' Germani il diritto d'eleggersi il re. Eppure è vulgato l'introdurre qui i nomi affatto sconvenienti e le idee tutto moderne d'usurpazione e d'eredità. Charles, dice Sismondi, avec autant d'avidité et d'injustice qu'aurait pu faire aucun de ses prédécesseurs, dépouilla sa femme et ses fils de leurs HÉRITAGES, les força à s'enfuire en Italie, etc.