Note 69 — CAPITOLO LXII. Gl'invasori. Legislazione longobarda. Costumi.
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Liberi, ingenui, ingenuiles, più tardi boni homines. Ehre significa onore, ed heer esercito: onde arimanno è uom d'onore o d'arme. Il Troya fa osservare che la voce αριμανες trovasi in Appiano, De bello mithr. Ottone I, nel 967, dona a un monastero un borgo cum liberis hominibus, qui vulgo herimanni dicuntur (Antiq. ital., I. 717). Enrico IV, nel 1074, donamus insuper monasterio... liberos homines, quos vulgo arimannos vocant (Ivi, 739). Errano il Sismondi credendo gli arimanni contadini liberi, che oltre le proprie terre avessero enfiteusi dai grandi, e che soli coi nobili potessero intervenire al placito (cap. 2); e Giovanni Müller (Allg. Geschichte), credendo che l'arimanno fosse tra' Longobardi il capo militare di ciascuna borgata. Omnes liberi, qui a dominis suis longobardis libertatem meruerunt, legibus dominorum suorum et benefactorum vivere debeant, secundum qualibet a suis dominis propriis concessum fuerit. Rotari, leg. 239. Qui lex è chiaro che significa le condizioni «imposte dai padroni a ciascun emancipato».
* Tutti questi punti furono dibattuti assai in Italia e fuori, massime dopo la pubblicazione dell'opera di Carlo Troya. Carlo Hegel (Gesch. der italienischen Stadt e Freiheit. Lipsia 1847) sostiene che sotto i Longobardi esisteva un diritto unico, indissolubile, e i liberi provinciali erano messi nella semilibertà degli Aldj, dalla quale non potevano passare alla libertà intera longobarda se non per una nuova manumissione. Il diritto romano per lungo tempo non fu riconosciuto pubblicamente; dapprima ottenne qualche legalità come diritto di corte, poi come diritto ecclesiastico, non però personale; infine come concessione a singoli stranieri, indi a città e territorj intieri. Suppone che siasi fatta fusione tra i Longobardi e i Romani, prestandosi reciprocamente gli elementi. Nota del 1862.