Note 120 — CAPITOLO LXII. Gl'invasori. Legislazione longobarda. Costumi.
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Nel Libro VIII vedremo le consuetudini longobarde sopravivere e trasfondersi negli statuti dei Comuni. La costituzione di Federico II, lib. II. tit. 17, abolì la personalità delle leggi nella Sicilia, il che mostra vi sussistette sino al secolo XIII. Il Lupi, Codex diplom. bergom., 231, adduce uno statuto bergamasco del 1451, ove si nomina un liber juris Longobardorum, e si ordina che ipsum jus vacet in totum, et servetur jus commune: il che vuol dire che fin allora durava qualche diritto alla longobarda. Nel regno di Napoli, a detta del Giannone, lib. XXVIII. cap. 5, le leggi longobarde cessarono al tempo di Ferdinando I, uscente il XV secolo, ma ne sopravvissero alcune consuetudini, e fin ai suoi tempi nell'Abruzzo i feudi regolavansi secondo quelle; v'erano ancora beni gentilizj: negli istromenti ove intervenissero donne, si faceva assistere il mundualdo; metteasi la clausula jure romano, per indicare che i contraenti non viveano secondo la longobarda; duravano le voci di mefio, catamefio, vergini in capillo, e altre assai. Prospero Rendella nel 1609 stampò a Napoli In reliquias juris longobardi.