Note 119 — CAPITOLO LXII. Gl'invasori. Legislazione longobarda. Costumi.
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Quando al risorgente diritto romano prestavasi non culto ma idolatria, il celebre commentatore Andrea d'Isernia chiama il longobardo jus asininum; Lucca di Penna scrive longobardicas leges fuisse factas a bestialibus, neque mereri appellari leges sed fæces. Il Giannone sempre inginocchiato davanti ai regnanti, dice che «splenderà nelle gesta de' loro principi non meno la fortezza e la magnanimità, che la pietà, la giustizia, la temperanza; e le loro leggi e i loro costumi, sebbene non potranno paragonarsi con quelli degli antichi Romani, non dovranno però posporsi a quelli degli ultimi tempi dello scadimento dell'Imperio» (Storia civ., lib. III); ed ha un capitolo sulla loro giustizia e saviezza. Montesquieu magnifica le leggi longobarde sopra tutte le altre barbariche. Il Sismondi (Repubbliche ital., cap. 1) le chiama saviissime, e abbastanza glorioso il regno dei Longobardi; eppure soggiunge che le due nazioni rimasero divise da un implacabile odio. Per raffaccio alle legislazioni del suo tempo, il Filangeri esaltò di troppo le processure barbariche: «Non è codice dei Barbari, che non regoli l'accusa giudiziaria meglio che le nazioni civili d'oggi. Nessuno niega al cittadino il diritto di accusare; e non pensò a combinar la libertà d'accusare colla difficoltà di calunniare. Nei Capitolari di Carlo Magno si stabilisce che il giudice non possa giudicare alcuno se manca un legittimo accusatore (Cap. C. M. et Lod., lib. V. c. 248; Edict. Theod., c. 20). L'Editto di Teodorico condanna del taglione il calunniatore (Edict., c. 13; Cap. C. M., lib. VI. c. 329; lib. VII. c. 180). Teodorico interdisse l'accusa secreta (c. 50). Nei Capitolari di Carlo Magno, che non giudichi il giudice in assenza di una parte (lib. vii. c. 145. 168). Escludeano i Longobardi chi avesse dato prova di mala fede (Cod. Long., lib. XI. tit. 51 de testib. § 8), o quello che per la condizione e pei delitti avesse perduta la confidenza della legge (Cap. C. M., lib. I. c. 45; lib. VI. c. 144 e 298). I testimonj deponeano in presenza dell'accusato: lui presente, il giudice gl'interrogava, e potea interromperli di rispondere. Queste buone costituzioni ponno far vergognare l'Europa d'oggi, che avvolge i processi nel mistero». Scienza della legisl., lib. III. c. 2. 3. Nella più recente Storia d'Italia, a pag. 351 del vol. I, è detto che «le leggi longobardiche erano ottime tra le leggi barbariche»; a pag. 324, «è indubitato le leggi longobardiche esser le più eque e le meno imperfette di tutte le leggi barbariche»; e a pag. 337, «l'Editto di Rotari è una compilazione disordinata di cadarfrede o consuetudini antiche».