Note 108 — CAPITOLO LXII. Gl'invasori. Legislazione longobarda. Costumi.
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Rotari nella leg. 75 dispose che, se il donato fosse chiesto dal donatore a provare d'aver corrisposto il launechildo, giurasse averlo dato; se no, restituisse il ferquido, cioè l'equivalente. Liutprando, lib. VI, leg. 19, dichiarò insussistente la donazione senza il launechildo e la tingazione, eccettuati i doni a chiese o a luoghi pii come redenzione dell'anima.