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Storia degli Italiani, vol. 04 (di 15)

Note 221 — CAPITOLO LIII. Miglioramenti e complesso della legislazione.

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— La chiesa (dice Tertulliano) prepara il matrimonio, e ne stende il contratto, l'oblazione delle preghiere lo conferma, la benedizione il suggella, Dio lo ratifica. Due fedeli portano lo stesso giogo; non sono che una carne sola, un solo spirito; pregano insieme, insieme digiunano, insieme sono alla chiesa, alla mensa divina, nelle traversie, nella pace». Ad uxorem. — Del quale testo porge un esteso commento il Goudefroy sulla legge III del Cod. Teod. De nuptiis. E dopo Tertulliano viveva Modestino, che del matrimonio diede l'elegantissima definizione conjunctio maris et fœminæ, consortium totius vitæ, divini et humani juris communicatio. Dig. De ritu nupt. I. 1.

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