Note 205 — CAPITOLO LIII. Miglioramenti e complesso della legislazione.
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Πᾶν δέχεσθαι, tutto contenere. La sigla ff, colla quale suole indicarsi il Digesto, probabilmente viene da un d corsivo, abbreviazione di Digesto, traversato da una linea, che dagli editori fu scambiato per un doppio f. Vedi Cramer, Progr. de sigla Digestorum ff. Chilon 1790. Spesso, nel citar le leggi, invece di L. si pone fr., perchè in fatto son piuttosto frammenti.
Già al tempo che si compilarono le Pandette, molte opere di diritto erano o perdute o scarse a Costantinopoli, poichè di Casellio vi si dice che scripta non extant, sed unus liber; di Trebazio, che minus frequentatur; di Tuberone, che libri parum grati sunt, ecc. ecc. Le Pandette stesse poco mancò non andassero perdute; giacchè, se anche è una storiella quella dell'unica copia serbatasi ad Amalfi, ne prova però la rarità. Più tardi gli eruditi raggranellarono i brani de' varj autori sparsi per le Pandette, e li disposero secondo i libri dond'erano tolti; e ad alcuni passi recò non poca luce il ravvicinarli e paragonarli.
Degli scrittori di diritto antegiustinianei pochi ci arrivarono intatti; i più, alterati da qualche legislatore, come tutti quelli nella raccolta giustinianea. Queste opere di diritto sono o Libri prudentum, o Codices constitutionum, ossieno diritto antico e diritto posteriore. Fra i primi voglionsi particolarmente mentovare:
1. I frammenti Regularum di Ulpiano;
2. Le Instituta di Gajo, di cui parliamo;
3. Le Receptæ Sententiæ di Paolo, conservateci mutile dai Visigoti;
4. Lex Dei, sive Collatio legum mosaicarum et romanarum, raccolta fatta sul dechino dell'Impero Occidentale, del pari che
5. Consultatio veteris jurisconsulti;
6. Vaticana juris fragmenta.
I codici sono:
1. Frammenti del Gregoriano e dell'Ermogeniano;
2. Il Teodosiano;
3. Le Novelle degli imperatori da Teodosio a Giustiniano.
Le iscrizioni su pietra o su bronzo, contenenti testi di leggi, senatoconsulti, editti od atti, sono preziosi come testi autentici, mentre i libri non ci danno che le copie. Furono raccolti da Spangenberg (Berlino 1830) col titolo, Antiquitatis romanæ monumenta legalia, extra libros juris romani sparsa. Egli stesso avea pubblicato a Lipsia nel 1821 una raccolta d'atti del diritto romano, vale a dire contratti, testamenti e simili; Juris romani tabulæ negotiorum solemnium, modo in ære, modo in marmore, modo in charta superstites. E già ne' Papiri diplomatici raccolti ed illustrati, a Roma nel 1805, il Marini avea pubblicato una collezione d'atti sopra papiro.
Delle leggi ed atti giuridici che abbiamo su bronzo, i principali sono:
Senatusconsultum de Bacchanalibus del 567 di Roma, che riporteremo nell'Appendice I.
Lex Thoria agraria del 613, che sta sul rovescio della tavola che contiene la lex Servilia repetundarum del 654 circa;
Tabula Heracleensis, frammenti trovati il 1732 nell'antica Eraclea presso Taranto, di varie leggi dal 664 al 680 di Roma, o, secondo Savigny, del 709: e sta nel museo di Napoli;
Plebiscitum de Thermensibus majoribus Pisidis, forse del 690, degente nel museo Borbonico, dove pure la lex de scribis viatoribus;
Lex Rubria de Gallia Cisalpina, del 708 circa: fu trovata mutila a Velleja, e deposta a Parma;
Lex Regia, ossia il senatoconsulto dell'impero di Vespasiano, dell'823 di Roma: sta nel museo Capitolino, anch'essa mutila. Impropriamente chiamasi senatoconsulto: bensì tale è quello de ædificiis negotiationis causa non diruendis, dell'801 o 809, dissotterrato da Ercolano; e un altro de Asclepiade Clazomenio, uno de Triburtibus, uno in onore di Germanico.
Si han pure due rescritti di Vespasiano dell'833, trovati uno a Malaga, l'altro in Corsica; un'Epistola Domitiani, spectans ad litem inter Falerienses et Firmanos de subsecivis, trovata presso Faleria; l'Edictum Diocletiani de prætiis rerum, del 303 d. C., tariffa dei prezzi e de' salarj, del quale un esemplare sta nel Museo Britannico, un altro a Aix: l'Edictum Constantini Magni de ordine judiciorum publicorum del 311 d. C., tratto da schede della Biblioteca Ambrosiana. Va anche mentovata l'orazione di Claudio imperatore in senato sul comunicare la cittadinanza ai Galli, la quale si conserva a Lione in due pezzi di bronzo; e Tabula Trajani alimentaria sui fondi destinati da Trajano ad un ospizio di orfani nel 108 d. C., scoperta il 1747 a Velleja. Altre riferiscono testamenti, rendite, rescritti di magistrati, atti municipali, determinazioni di confini, fra' quali vuole una menzione particolare la sentenza, resa nel 633 di Roma, sopra le differenze nate tra i Genuesi e i Genuati, e che conservasi nel palazzo municipale di Genova.
Nel secolo XVI cominciaronsi indagini storiche sopra il diritto romano, e massime i Batavi ne meritarono ottimamente. Lavori grandiosi però non apparvero che entrante il secolo passato; e primo quello di Gian Vincenzo Gravina, che nel 1701 pubblicò Origines juris civilis; poi in Germania Eineccio nel 1716, Antiquitatum romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma, che è il sunto più compito e chiaro degli studj storici fatti sin allora. Questo riguarda solo la storia interna del diritto romano; l'esterna fu dal medesimo trattata nell'Historia juris civilis romani ac germanici. Alla 1733.
La quale distinzione della storia esterna ed interna fu prima introdotta dal Leibniz. L'esterna, ossia generale, considera solo l'andamento della legislazione d'un popolo, dando a conoscere l'origine e i progressi delle fonti del diritto, cioè de' costumi, delle leggi, de' codici, gli avvenimenti politici che v'ebbero influenza, la successione dei giureconsulti, le scuole loro, le opere e l'efficacia sulle riforme della legislazione. L'interna, o vogliasi dire le antichità del diritto, è la storia speciale de' principj del diritto medesimo, mostrando come progredirono lo stato delle persone, il reggimento domestico, la storia delle proprietà, delle istituzioni giudiziali, delle leggi penali, insomma le particolarità della legislazione d'un popolo.