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Storia degli Italiani, vol. 01 (di 15)

Note 353 — CAPITOLO XVIII.

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Ebbero nome d’agrarie anche le leggi dirette a fondar colonie col dividere fra alquanti cittadini od alleati le terre recentemente conquistate o lasciate allo Stato. Sul finire della repubblica chiamavansi così le leggi che spartivano violentemente alle colonie militari le proprietà pubbliche e private d’Italia.

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