Note 196 — CAPITOLO VIII.
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Quand’anche una finzione legale potesse mai tramutare in giustizia l’iniquità, nel caso presente mancava sin l’apparenza a favore de’ Romani. Fra questi e i Sanniti vigeva lo jus exulandi; onde Postumio, estradetto dalla patria sua, poteva acquistare la cittadinanza presso quegli altri.