Note 182 — CAPITOLO VII.
Reading edition
Il testo, riferito da A. Gellio, è preciso: Tertiis nundinis capite pœnas dabant: si plures forent quibus reus esset judicatus, secare si vellent atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt. Tertiis nundinis, partes secanto: si plus minusve secuerunt, se fraude esto. Questa previsione del tagliar più o meno impedisce d’intendervi soltanto divisione dei beni dell’oberato, sectio bonorum: anzi se fra’ creditori un solo restava inesorabile, eragli conservato il suo diritto, potendo egli uccidere o mutilare il debitore. È a credere che di rado o non mai la legge fosse applicata, poichè il debitore si sarà riscattato consentendo al nexum, o parenti e amici avranno offerto ai creditori più di quello che potessero ritrarre dal venderlo; i tribuni si saranno opposti al furioso che ricusasse ogni patto al debitore.