Note 367 — XVII. Per istrada.
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«Et se (lo sposo) menerà la ditta donna, fatta la festa delle nozze dal dì della ditta traduttione, guadagni i frutti, le rendite e l'entrate de' beni di essa donna. Et dal dì della ditta festiva e pubblica traduttione, tutti i beni della ditta donna, posti nell'inventario, si intendino e siano per autorità del presente Statuto assegnati et dati per dote allo sposo, sia, o non sia seguita la copula carnale, o che la ditta donna sia pubere, ovvero che la sia impubere.»