Note 39 — CAPITOLO OTTAVO LA SECONDA GUERRA PUNICA
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Polyb., 2, 13, 7; 3, 27, 9 dà il testo della clausola capitale del trattato: μὴ διαβαίνειν Καρχηδονίους ἐπὶ πολέμῳ τὸν Ἴβηρα ποταμόν. Si tratta, dunque, come gli storici non hanno avvertito, di un accordo, con il quale Cartagine accettava una limitazione delle sue armi, impegnandosi a non mandare truppe oltre l’Ebro, per nessuna ragione; e non già di una delimitazione delle due reciproche sfere d’influenza. Come Polibio stesso osserva, i Romani, con questo trattato, non riconoscevano punto la Spagna al di là dell’Ebro quale territorio cartaginese (2, 13, 7).