Note (60) — CAPITOLO VIII.
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È ben vero che sotto gl'Imperatori Romani gli ebrei avevano l'amplia facoltà di giudicare pubblicamente secondo le Legge Mosaica tutte le cause che agitavansi fra di essi, ma per altro questo diritto, se vuolsi prestare fede ad Origene che vivea in que' tempi, non era già devoluto a' medesimi che per la mera procedura soltanto delle cause civili, giacchè le criminali erano di competenza del solo Tribunale Supremo di Roma (Ved. Orig. Epist. ad Rom. lib. 6 Cap. 1 & Epist ad Afric. pag. 243.) Se v'ha tutta via de' luoghi ancora ne' quali dall'autorità Sovrana permesso al corpo degli ebrei che n'è soggetto di costituire nel suo centro un Tribunale espresso per discutere, o definire le sole cause civili che si agitano fra gli individui di questa nazione, ciò, per altro, non segue che nelle Città dove gli ebrei essendo alquanto numerosi, come Livorno, Roma, Amsterdam, Praga, Venezia, ed alcune altre, i tribunali ordinarj del paese non potrebbero supplire ed evaderle tutte con quell'esattezza, e sollecitudine che richiede la giustizia, per chi vuole cautamente amministrarla. I respettivi Sovrani dunque di tali Stati concedono di rivestire un certo dato numero di ebrei i più qualificati per lumi, e per dovizie della dignità giudiziaria, rimettendo fra le loro mani il deposito di una parte dell'amministrazione della giustizia; ma questa dignità è d'altronde così precaria, e circoscritta, che può essere loro tolta, o surrogata ad ogni momento, e soggetta in qualunque siasi tempo alle leggi dello Stato, alle quali l'intero corpo della Nazione che vi abita è per ogni parte sottomesso.