Note 797 — CAPITOLO IX. L’impero e l’istruzione pubblica dalla morte di Teodosio II. alla fine del governo di Giustiniano. (450-565)
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Const. Omnem 7. Giustiniano (ibid.) soggiunge che tale investitura ufficiale fu, dai suoi predecessori, data anche a Berito, a Roma e a Costantinopoli, ma non ad altri luoghi. Egli dimentica però le costituzioni imperiali, cui si riferisce un passo del Digesto (27, 1, 6, 12), secondo cui i principi riconoscono l’insegnamento della giurisprudenza nelle province, pur non onorandone i maestri delle consuete immunità: «qui ius civile docent in provincia vacationem non habent, Romae docentes habent.»