Note 205 — CAPITOLO II. Gl’imperatori di casa Flavia e l’istruzione nell’impero romano. (69-96)
Reading edition
11, 17 c: διδασκάλους ὲν τῆ Ρώμη κτλ. Il Reinach (Medicus in Daremberg et Saglio, Dictionnaire etc. III, 2, 1674), il Briau, il Jacquey (De la condition juridique des médecins privés et officiels dans l’empire romain, Nancy, 1877, p. 112) e altri hanno opinato che Vespasiano retribuisse anche i docenti di medicina, e ne allegano a prova il passo del Dig. 50, 4, 18, 30, in cui essi sono, coi grammatici, coi retori e coi filosofi resi immuni dai carichi pubblici. Ma da questa comunanza di immunità non è lecito inferire una comunanza di pubblica retribuzione.