Note 321 — GRIDE FATTE PUBBLICARE DA LODOVICO ARIOSTO IN GARFAGNANA[320]
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Il duca approvava questa grida dirigendo all'Ariosto la Lettera che qui si riporta, poichè le nuove proposte di compensi per cattura e giudicatura de' banditi vengono a formarne il complemento. Segue indi l'autenticazione notarile che l'Ariosto fece farvi.
«M. Lud. Noi avemo avuto la lettera vostra dì 27 del passato, per la quale avemo inteso come in esecuzione di quel che vi avemo commisso, avete fatto ardere la casa di quel Genese che occise a' dì passati il conte Giovanni da S. Donnino, di che vi commendiamo, e per questa nostra approviamo e confirmiamo la grida che avete fatto publicare contra quelli che dànno ricetto a' banditi, e vi diamo piena libertà che procediate alla esecuzione contra qualunque contraffacesse, secondo la comminatoria apposta in detta grida, come parrà a voi; alla prudenza e discrezione del quale ci riportiamo.
«E perchè li banditi abbino causa di star più dalla lunga, e li officiali ed esecutori di far più volentiera e con più diligenza l'officio loro in cercar di avere nelle mani li delinquenti e punirli, vorressimo da mò innanzi il Capitano de' Balestrieri avesse per la cattura d'ogni bandito in pena capitale quattro ducati, e ciascuno balestriero un ducato, e il Cap. della Ragione che commettesse la esecuzione della giustizia avesse quattro ducati, la qual spesa si dovesse pagare in comune, perchè per comune benefizio avemo pensato questa ordinazione. Fate dunque congregare il Consiglio generale, e proponete la cosa, facendo intendere a quelli nostri dilettissimi sudditi la causa che ci move, ed esortandoli a contentarsi di fare la detta spesa; attento che è da credere che li banditi si guarderanno di praticare in quella nostra provincia per non essere presi, come intendino che sia posto questo ordine, e conseguentemente essa spesa si averà da pagare di rado; e se pur si pagherà spesso, purgherà essa provincia; e così non può il detto ordine essere se non utile, partorire buon frutto a l'uno e a l'altro modo: e se essi uomini se ne contenteranno, come credemo, fate che 'l si registri, e che si ponga in osservanza, e daretene avviso; e se a voi e a' detti uomini paresse che si dovesse construire o maggior o minor mercede a' detti officiali ed esecutori, similmente daretene avviso. Bene valete.
«Ferrariae, IV maij 1522.
«Ego Laurentius filius q. providitoris Antonij a Porta de Castelnovo Carfignanae publicus Apostolica, Imperialique Auctoritate Notarius, de mandato Mag. D. Ludovici de Ariostis de Ferraria ducalis generalis Commissarij provinciae Carfignanae sup. proclama una cum suprascriptis litteris ducalibus de verbo ad verbum sicut in suis originalibus inveni exemplavi, nil addito vel diminuto quod sensum mutet, et quia facta diligenti auscultatione de ipsis exemplis ad eorum originalia sup. utraq. concordare inveni: idcireo in fidem praemissorum hic me subscripsi meisque solitis et consuetis signo et nomine autenticavi.»(l. ✠ s.)