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Le Università italiane nel Medio Evo

Note 323 — CAPITOLO QUINTO

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Alberigo da Rosate (De statutis quaest. 217. — Tract. univ. juris, tomo II), dice che lo statuto di Padova proibisce ai forensi, agli scolari e agli altri che non portano i pesi del Comune, l'arringare e il trattare e decidere cause in quel fôro, come pure è ordinato che i dottori e i maestri che percepiscono stipendio non possano patrocinare cause nel Palazzo se non in favore degli scolari.

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